
NOTE ALLA BOZZA DI DECRETO DEL NUOVO “CONTO
ENERGIA”
30 novembre ’06
Premessa
L’obiettivo, contenuto
anche nel programma di Governo, di dare al fotovoltaico un ruolo quantomeno
tangibile nel soddisfare il fabbisogno energetico nazionale, trova nel conto
energia uno strumento importante e concreto. La scelta di dare una spinta
all’integrazione architettonica, condivisa da Assosolare, consentirà
sicuramente di sfruttare meglio tutti gli spazi disponibili sugli edifici.
Questo contribuirà però in solo parte ad aumentare la quantità di energia
prodotta da fonte solare fotovoltaica. Lo ha anche dimostrato il mercato
tedesco, dove oltre il 30% degli impianti fotovoltaici sono stati commissionati
dal settore agricolo. Gli impianti a terra maggiori di 20 kW, soprattutto
quelli finalizzati all’autoconsumo o a un consumo a breve distanza, potrebbero
avere un ruolo cruciale per il raggiungimento in tempi brevi dell’obiettivo di
cui sopra, perché costituirebbero una massa critica trainante per il settore,
favorendo nel contempo l’abbattimento dei prezzi. Si pensi a tutte le aree
agricole o terreni con scarso valore paesaggistico. Un impianto solare non ha
un impatto visivo diverso da una serra. Assosolare ritiene fermamente che il
nuovo “conto energia” debba avere delle tariffe tali da rendere remunerativo
l’investimento nel fotovoltaico sia sugli edifici che a terra. La posizione di
Assosolare è largamente condivisa dall’intero settore.
I PUNTI CRITICI QUI SOTTO ELENCATI, SE NON
PRESI IN CONSIDERAZIONE, COMPROMETTEREBBERO SICURAMENTE IL FUTURO DEL MERCATO
DEL FOTOVOLTAICO IN ITALIA.
ART 6
Art.6.1
Riteniamo che le tariffe per essere remunerative, così come previsto dal
ddl 387, non possono essere inferiori ai valori qui sotto indicati. Questi non
tengono conto della percentuale di interesse di eventuali finanziamenti da
parte di istituti di credito, che ritarderebbero ancora di più il rientro
dell’investimento, rendendo necessaria una tariffa ancora più alta.
|
Modalità operativa dell’impianto |
Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1) |
Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2) |
Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3) |
|
1. Impianti operanti in regime di scambio sul posto |
0,43 |
0,45 |
0,47 |
|
2. Impianti non operanti in regime di scambio sul posto |
0,41 |
0,43 |
0,45 |
ART 3
Art.3.2
La subordinazione del diritto alla tariffa
incentivante, alla preventiva certificazione energetica è in netto contrasto
con l’obiettivo del governo di semplificare l’accesso all’incentivo e lo
sviluppo del fotovoltaico. Questa scelta rappresenterebbe un complesso
intreccio tra efficienza termica e fotovoltaica, rappresentando altresì un
freno rilevante alla crescita. Riteniamo che la certificazione energetica sia
giusta, ma che debba fare il suo corso senza compromettere il fotovoltaico. Nel
caso specifico del decreto in oggetto, dovrebbe essere presa in considerazione
solo per quanto concerne il premio sull’efficienza energetica.
RIPORTIAMO DEGLI ALTRI PUNTI CRITICI,
TRALASCIANDONE ALCUNI, CON L’OBIETTIVO DI TROVARE IN BREVE TEMPO UN BUON
COMPROMESSO PER UNA VERSIONE DEFINITIVA DEL DECRETO.
ART 5
Art.5.5
Sarebbe giusto consentire l’integrazione di eventuali documenti mancanti
entro per esempio 60 giorni. Nel caso la richiesta venisse respinta (nel
vecchio Conto Energia sono state respinte 4.477 domande su 16.910, il 26% del
totale), sarebbe opportuno creare un collegio arbitrale per le
controversie più semplici e di carattere formale.
ART 6
Art.6.2
L’aggiornamento
della tariffa secondo l’indice ISTAT, come nel vecchio decreto, è determinante
per l'attualizzazione della resa finanziaria dell'impianto. Per esempio:
ipotizzando un indice medio del 2%, con una tariffa iniziale di 0,40 euro, la
tariffa media nei 20 anni risulterebbe pari a 0,49 euro. Se il tasso fosse del
5% la tariffa media risulta di 0,66 euro. L'indice ISTAT medio degli ultimi
20 anni è stato pari a 3,68% (nel qual caso si avrebbe una tariffa media pari a
0,58 euro). La mancanza di
attualizzazione del rendimento, ostacolerebbe il finanziamento dalle banche.
Potrebbero inoltre nascere dei contenziosi. Recentemente è stato vinto un
ricorso al TAR della Lombardia su un argomento analogo http://www.forumenergia.net/archivio.asp?ID=150 .
ART 7
Art.7.1
Il premio di
efficienza energetica dovrebbe essere esteso anche a impianti superiori a 20
kW.
Art.7.8
Il non consentire la
cessione disgiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto potrebbe costituire
un ostacolo alla cessione in affitto di tetti ad investitori interessati a
costruirvi un impianto fotovoltaico. Questa potrebbe essere tra l’altro
un’importante soluzione alle problematiche dei condomini.
ART 9
Art.9.4
Togliere la
cumulabilità del conto energia con la detrazione fiscale è penalizzante e
rappresenta un passo indietro rispetto al vecchio decreto, che prevede
semplicemente una riduzione del 30% della tariffa incentivante.
ART 12
Art.12.1
L’obiettivo nazionale
di 2000 MW al 2015 è davvero poco ambizioso per un Governo che ha manifestato
in più occasioni di voler superare la Germania nel fotovoltaico. Considerando
anche il vantaggio dell’esperienza tedesca, e che la Germania ha realizzato
impianti nel solo 2005 per più di 800 MW, dovremmo avere il coraggio di puntare
molto più in alto, anche a 10.000 MW.
ART 13
Art.13.1
Il limite andrebbe eliminato o al più si
dovrebbe avere un limite quanto più vicino all’obiettivo. Il limite indicato
nella bozza di decreto è nettamente in contrasto con l’obiettivo del Governo di
stimolare il mercato, dando più certezze a lungo termine agli investitori.
ALLEGATO 2
Tipologia
specifica 1: L’aspetto degli edifici è già governato dai comuni. Prevedere in
questo decreto che un impianto fotovoltaico non debba superare l’altezza minima
della balaustra perimetrale, ammesso che ci sia, è una restrizione eccessiva. I
tetti senza balaustra, inclusi i tetti industriali, costituiscono un potenziale
enorme.
PROPOSTE DI INTEGRAZIONE:
Andrebbe previsto anche un incremento percentuale
della tariffa per le installazioni che prevedono la sostituzione dei tetti in
amianto.