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BIOCARBURANTI, UN EMENDAMENTO PER RECUPERARE L’”ERRORE”  -  04/10/2006

da: La Staffetta Quotidiana, la rivista del petrolio editrice

Un emendamento alla Finanziaria da presentare in Parlamento per rimediare al “pasticcio” sui biocarburanti (v. Staffetta 3/10). Come anticipato dalla Staffetta, nel testo della Finanziaria uscito dal Consiglio dei ministri e firmato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sono state inserite per errore due norme distinte, e in gran parte contraddittorie tra loro, per lo sviluppo dei biocarburanti che mirano, tra le altre cose, a cambiare la legge 81 sull’obbligo per i produttori di carburanti di immettere in consumo dal 1° luglio l’1% di biocarburanti. In verità l’articolo “giusto”, proposto dai ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, è rimasto nel cassetto ed ora, per recuperare, è stato deciso di inserirlo, sostituendo quelli sbagliati, con un emendamento da presentare in Parlamento. L’emendamento, secondo quanto risulta alla Staffetta, integra e accorpa entrambi gli articoli, eliminando le contraddizioni: come si prevedeva nell’art. 26, slitta l’obbligo per i produttori di carburanti di immettere in consumo l’1% di biocarburanti dal 1° luglio 2006 al 1° gennaio 2007 (anche se a conti i fatti l’obbligo scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2008 e si avrà tempo fino al 31 dicembre 2008 per rientrare completamente nel parametri della legge) e la quota minima viene alzata dall’1% al 2,5%. Dell’articolo 156 viene invece ripresa la parte nella quale si prevede uno stanziamento, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, di un importo annuo di 73 milioni di euro. Il decreto interministeriale del ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, che stabilirà i criteri, le condizioni e le modalità per l’attuazione dell’obbligo nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto dovrà essere invece emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, come prevedeva l’articolo 156 (il 26 diceva dopo sei) e, secondo quanto risulta alla Staffetta, si aggiunge il criterio secondo cui gli importi derivanti da eventuali sanzioni per il mancato rispetto della norma sono versati al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n.266 per essere rassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o in aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del consumo di bioetanolo. A proposito di accisa, nell’ambito di un programma pluriennale, dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell’accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all’aumento dell’accisa. Per il primo anno, l’accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.

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Ultima modifica: 04/03/2007
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