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Proposte di Legge Regionale
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Proposta di Legge regionale: “Modalità esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, e dei medici veterinari”  -  23/11/2006

Riportiamo di seguito la proposta di legge









“Modalità esercizio delle medicine complementari da parte dei medici
e odontoiatri, e dei medici veterinari”





















del consigliere :

Fabio Roggiolani (Verdi per l’Unione)

Filippo Fossati (Democratici di Sinistra-l’Ulivo)

Anna Maria Celesti (Forza Italia)

Mario Lupi (Verdi per l’Unione)

Luca Ciabatti








Relazione

Le medicine complementari, in passato denominate alternative o non convenzionali, rappresentano pensieri medici anche molto antichi, da sempre utilizzati nelle diverse tradizioni popolari. Nel recente passato esse si sono evolute a fianco della medicina moderna, altrimenti definita classica o accademica o convenzionale. Ancorché la medicina accademica costituisca il pensiero medico istituzionale e come tale venga adottato dal SSN, le medicine complementari sono sempre più utilizzate dai cittadini i quali ricercano per la cura della propria salute soluzioni terapeutiche più ampie rispetto a quelle offerte dalla sola medicina accademica.

Molti medici esperti nelle medicine complementari si sono adoperati, particolarmente negli ultimi venti anni, per promuovere l’integrazione di tali discipline con la medicina accademica, cosicché il modello terapeutico della medicina integrata è al giorno d’oggi sempre più proposto non solo dai cultori della materia, ma anche da un numero crescente di organizzazioni della salute e di Servizi sanitari sia in Europa che nei paesi extraeuropei.

Il fenomeno dello sviluppo e della diffusione delle medicine complementari è un fatto acquisito a livello di tutto il mondo, in oriente come in occidente. Il riconoscimento e la tutela del patrimonio culturale delle medicine complementari ha interessato le principali Istituzioni a cominciare dalla OMS. In Europa, nella risoluzione n° 400 del maggio 1997 il Parlamento europeo ha evidenziato: “ la necessità di garantire ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica, assicurando loro anche il più elevato livello di sicurezza e l’informazione più corretta sull’innocuità, la qualità, l’efficacia di tali medicinali” e ha invitato gli Stati membri della UE a “dare informazioni su queste medicine suggerendo che la preparazione dei laureati in medicina e chirurgia comprenda anche una iniziazione a talune discipline non convenzionali”. In tal senso si è espresso anche il Consiglio d’Europa, il quale, nella risoluzione 1206 del novembre 1999, pur riconoscendo la preminenza della medicina convenzionale, ha affermato la necessità di un riconoscimento delle principali medicine complementari da parte degli stati membri allo scopo di inserirli a pieno titolo nei diversi SSN. A tale scopo il Consiglio ha invitato i singoli stati membri a regolarizzare lo status di queste medicine con provvedimenti legislativi appropriati.

Nonostante la vacanza delle normative auspicate, il processo dell’integrazione dei pensieri delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai ad uno stadio piuttosto avanzato e sono sempre di più gli esempi di servizi sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l’utilità di tali medicine e le accolgono nel loro sistema sanitario. In Europa alcune nazioni, come la Francia e il Belgio, hanno emanato leggi che regolamentano tale settore della medicina e prima ancora di essi, fin dal 1976, una regolamentazione del parlamento è stata fatta in Germania. In tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative è il concetto dell’esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e l’affermazione che nessun approccio scientifico, per quanto maggioritario, ha il diritto di discriminarne altri. Nel contempo, sono oramai numerosissimi gli esempi di ordinamenti universitari che si sono adoperati per offrire programmi didattici sia informativi che formativi su tali medicine. Per citare un solo esempio qualificante, possiamo ricordare che un numero sempre crescente di università americane ha inserito tali medicine nella formazione medica e in questo contesto si è creato il Consortium of Academic Health Centers for integrative medicine” che include circa 30 università degli Stati Uniti . L’obiettivo del Consorzio è quello di “contribuire a trasformare la medicina e l’assistenza sanitaria con studi scientifici rigorosi, nuovi modelli per l’assistenza e programmi di formazione innovativi che riguardino la biomedicina, la complessità dell’organismo umano e il più ampio ventaglio delle risorse terapeutiche”. Il documento sottolinea come la scelta di oggi, quella cioè di promuovere l’integrazione tra i diversi aspetti della medicina, pone le basi di quella che sarà, semplicemente, la medicina del futuro.

Anche in Italia le medicine complementari sono sempre più utilizzate e studiate nonostante esse si siano sviluppate in un contesto di conflittualità con la medicina accademica, che ha determinato a volte tolleranza e altre volte una determinata emarginazione. Da un punto di vista legislativo la mancanza di iniziative finalizzate al riconoscimento delle medicine complementari, come auspicato a livello europeo, ha relegato i medici praticanti tali terapie ad operare in una condizione di semiclandestinità. Nell’anno 2002, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha riconosciuto la pratica delle medicine complementari come “atto medico”. Questa iniziativa ha finalmente permesso di affermare che le medicine complementari debbono essere praticate soltanto da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria e odontoiatria e ha delegato il medico e l’odontoiatra ad operare la scelta terapeutica più appropriata per ciascun paziente, secondo scienza e coscienza.

Il fenomeno dell’utilizzo delle medicine complementari riguarda in Italia una cifra considerevole di cittadini. Secondo recenti indagini ISTAT si avvalgono delle medicine complementari più del 22% dei cittadini italiani. La medicina più utilizzata è la medicina omeopatica. Infatti, secondo una recente indagine DOXA presentata nell’anno 2004, si stima che ad utilizzare i medicinali omeopatici sia il 23,1% della popolazione e cioè 14 milioni di cittadini. Tale numero rappresenta un incremento eccezionale rispetto ad una precedente indagine effettuata nell’anno 1999 che stimava in 6 milioni i cittadini utenti di tale medicina. I medici che nell’esercizio della loro professione utilizzano anche le medicine complementari sono molte migliaia (si stima molto più di diecimila) e la domanda di formazione in tali discipline è in continuo aumento, soprattutto da parte dei medici e dei pediatri di famiglia del SSN.

A fronte del continuo aumento della spesa sanitaria dovuto particolarmente all’incremento dei cittadini affetti da malattie croniche (in Italia sono 17 milioni i cittadini affetti da malattie croniche) gli studi di farmacoeconomia disponibili evidenziano che i medici che utilizzano anche le medicine complementari consentono, oltre ad un migliore livello di salute dei cittadini, un concreto risparmio della spesa sanitaria nonche’ una riduzione del consumo di farmaci di uso cronico.

Nella Regione Toscana l’utilizzo delle medicine complementari è considerevole e superiore alla media nazionale. Iniziative tese a favorire lo sviluppo di tali medicine e alla valutazione della loro efficacia sono state previste già nel PSR 1999-2001. L’erogazione di servizi pubblici di medicina complementare è attiva fin dal 1996, anno in cui è stato istituito il servizio di Medicina tradizionale cinese. Dall’anno 2002 sono stati riconosciuti dalla regione tre Centri di riferimento che erogano prestazioni delle medicine complementari più utilizzate, in particolare: medicina tradizionale cinese, omeopatia e fitoterapia. I centri hanno negli anni sempre più incrementato la loro attività incontrando un crescente gradimento da parte dei cittadini. L’offerta di salute che essi hanno proposto si è rivelata efficace, e i medici del SSR toscano si sono dimostrati progressivamente più aperti alla collaborazione e alla considerazione anche di queste risorse terapeutiche, come testimonia una recente indagine effettuata dall’ Agenzia Regionale di Sanità della Toscana presso più di 2000 medici di medicina generale.

Appare oramai inderogabile che il legislatore consideri in maniera compiuta e definitiva tale materia, che si giunga ad una normativa che favorisca lo sviluppo di tali medicine, patrocini una adeguata ricerca scientifica, promuova la progressiva integrazione nel SSR, primariamente per quelle medicine complementari più utilizzate dai cittadini e che vengono già erogate dai servizi pubblici regionali. Tale normativa è urgente anche per tutelare pienamente i cittadini utenti di queste medicine affinché, all’aumentare della domanda e della offerta di salute, sia possibile vigilare per evitare i casi di abuso della professione.
















“Modalità esercizio delle medicine complementari da parte dei medici
e odontoiatri, e dei medici veterinari”


Art. 1
(Principi fondamentali)

1.La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell’ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2.La Regione Toscana tutela l’esercizio delle Medicine Complementari (MC) all’interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all’articolo 2, esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.

Art. 2
(Medicine complementari)

1.Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:
a)Agopuntura;
b)Fitoterapia;
c)Omeopatia;


Art. 3
(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)

1.Presso la Regione Toscana, previa istruttoria degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché dei medici veterinari, sono istituiti, con i soli oneri di cui all’art. 4 del Dlgs 233/46, gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari individuate ai sensi dell’art. 2.
2.Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo i medici chirurghi gli odontoiatri e i veterinari in possesso dei titoli previsti dall’art. 5 comma 1 lettera b).
3.Di detta iscrizione gli Ordini rilasciano, nell’ambito di un protocollo di intesa redatto con la Regione Toscana, certificazione utili in particolare per l’assegnazione di incarichi presso strutture pubbliche e private della Regione Toscana.




Art. 4
(Commissione per la formazione)

1.La Giunta Regionale toscana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso l’Assessorato al Diritto alla Salute, la Commissione per la formazione nelle MC esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.
2.La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo è composta secondo i seguenti criteri:
a)il Direttore Generale della Direzione Generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà”, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente responsabile del settore “formazione” della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà;
c)un rappresentante per ogni Centro regionale di riferimento per le MC;
d)due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifico di cui all’art. 2;
e)un rappresentante delle Università toscane;
f)un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
g)un medico veterinario esperto in omeopatia animale
h)8 esperti designati dal Consiglio Sanitario Regionale, di cui un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un veterinario.
La Commissione di cui al comma 1 è nominata con delibera della Giunta Regionale toscana e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della Commissione è ricoperta da un funzionario della Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà;
I membri, di cui al comma 2, lettere d)-f)-g), del presente articolo sono nominati dalla Giunta Regionale in base alla comprovata esperienza nel settore;
3.Le spese per il funzionamento della Commissione, compresi i gettoni di presenza, sono a carico dell’Assessorato al Diritto alla Salute.
4.La Commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta Regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.


Art. 5
(Compiti della Commissione)

1La Commissione di cui all’articolo 4 svolge i seguenti compiti:

a)definisce i criteri di accreditamento e verifica degli Istituti di formazione, nelle singole discipline di MC previste dall’art. 2, nonché dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi del comma 95 art. 17 L.127/97 e successive modificazioni;
b)determina le modalità di istituzione e di tenuta dell’elenco aggiornato degli Istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio,
c)definisce i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri e veterinari che praticano le MC, di cui all’art.2;
d)determina le modalità di istituzione e di tenuta dell’elenco toscano dei docenti nelle MC di cui all’art. 2, nonché i criteri necessari per l’iscrizione agli stessi;
e)provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
f)definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge;
g)fornisce indicazioni alla Regione Toscana in merito alle forme di collaborazione della Regione con le Università toscane per l’eventuale istituzione di corsi formativi.

ART.6
(FORMAZIONE)

1.GLI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI DI FORMAZIONE, SINGOLARMENTE O IN ASSOCIAZIONE, CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI E CHE POSSONO ATTESTARE, ATTRAVERSO IDONEA DOCUMENTAZIONE, DI OTTEMPERARE AI CRITERI INDICATI NELL’ART. 6, COMMA 1 LETTERA A), E CHE ADOTTANO PROGRAMMI DI STUDIO CONFORMI AI CRITERI DEFINITI AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 LETTERA E), POSSONO OTTENERE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI DALLA REGIONE TOSCANA, DI CUI ALLA MEDESIMA LETTERA A) COMMA 1 DELL’ART. 6. IL VENIRE MENO DEI REQUISITI RICHIESTI DETERMINA LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO.


Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1Per i primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché dei medici veterinari, provvedono all’iscrizione ai registri, di cui all’art. 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell’art. 6 lettera f).


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Ultima modifica: 31/05/2007
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